Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che comprende l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano quei comportamenti illeciti per i quali è prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 17 c.p. (ergastolo, reclusione e multa, per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni).
La tipologia di pena, pertanto, contraddistingue la norma penale da qualunque altro precetto dell'ordinamento giuridico. L'identificazione della norma penale parte dalla conseguenza penale e non dall'oggetto del comando o divieto.
Il codice è una raccolta organica e sistematica di norme giuridiche volte a disciplinare una determinata materia; in particolare il codice penale è il corpo normativo che identifica i reati e le relative sanzioni.
Con l'unificazione del Regno d'Italia nel 1861 fu estesa la vigenza del codice penale sardo del 1859, elaborato sul modello del codice napoleonico del 1810, ad eccezione del territorio toscano, nel quale fu mantenuto il codice penale granducale del 1853, poichè più moderno e avanzato di quello sardo.
Tale frammentazione indusse il legislatore a procedere alla formazione di un nuovo codice penale dell’Italia unita, i cui lavori, però, durarono parecchio tempo. Infatti, soltanto nel 1889 vide la luce il nuovo codice penale, noto sotto il nome di codice Zanardelli (dal nome del guardasigilli dell’epoca).
Con l’avvento del regime fascista, venne auspicata la formazione di un nuovo codice penale, che fu pubblicato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398., noto come codice Rocco (dal nome del guardasigilli Alfredo Rocco).
Nonostante il codice Rocco fosse condizionato dall’ideologia fascista, tuttavia esso era, anche, il frutto di un’esemplare lavoro tecnico e scientifico, pertanto fu mantenuto dal nuovo ordinamento. Di conseguenza, dopo la caduta del fascismo, furono eliminate le disposizioni normative più marcatamente autoritarie o contrarie allo spirito democratico della Repubblica italiana.
Il codice penale del 1930 ha subito, nel corso del tempo, progressive e profonde trasformazioni ad opera degli interventi normativi del legislatore e della Corte Costituzionale, per adeguarsi al nuovo contesto socio-politico.
FONTI DEL DIRITTO PENALE |
Costituzione: artt. 25 e 27 |
= 1. Parte generale (Libro I): insieme di norme penali che si applicano a tutte le fattispecie incriminatrici (diritto penale generale) 2. Parte speciale (Libro II e III): complesso di norme che prevedono e descrivono le singole ipotesi di reato(diritto penale speciale)
Primato della disciplina codicistica
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= al c.p. si affiancano numerosissime leggi penali “speciali” o “complementari”, che tutelano interessi settoriali, collegati allo sviluppo di particolari rapporti economico-sociali o correlati a particolari finalità politico-sociali contingenti (es. diritto penale finanziario; diritto penale del lavoro; diritto penale industriale ecc.)
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= tradizionalmente non appartiene all’area codicistica comune: si tratta di settori del sistema penale che si connotano per un grado maggiore o minore di autonomia rispetto alle norme del codice penale. Le fattispecie di reato sono volte a tutelare interessi che riguardano rapporti giuridici particolari, come ad esempio il diritto penale militare. |
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