Cos'è il diritto penale?

Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che comprende l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano quei comportamenti illeciti per i quali è prevista una sanzione penale ai sensi dell'art. 17 c.p. (ergastolo, reclusione e multa, per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni).

La tipologia di pena, pertanto, contraddistingue la norma penale da qualunque altro precetto dell'ordinamento giuridico. L'identificazione della norma penale parte dalla conseguenza penale e non dall'oggetto del comando o divieto.

 


Il codice penale

Il codice è una raccolta organica e sistematica di norme giuridiche volte a disciplinare una determinata materia; in particolare il codice penale è il corpo normativo che identifica i reati e le relative sanzioni.


I codici penali dell'Italia unita

Con l'unificazione del Regno d'Italia nel 1861 fu estesa la vigenza del codice penale sardo del 1859, elaborato sul modello del codice napoleonico del 1810, ad eccezione del territorio toscano, nel quale fu mantenuto il codice penale granducale del 1853, poichè più moderno e avanzato di quello sardo.

Tale frammentazione indusse il legislatore a procedere alla formazione di un nuovo codice penale dell’Italia unita, i cui lavori, però, durarono parecchio tempo. Infatti, soltanto nel 1889 vide la luce il nuovo codice penale, noto sotto il nome di codice Zanardelli (dal nome del guardasigilli dell’epoca).

Con l’avvento del regime fascista, venne auspicata la formazione di un nuovo codice penale, che fu pubblicato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398., noto come codice Rocco (dal nome del guardasigilli Alfredo Rocco).

Nonostante il codice Rocco fosse condizionato dall’ideologia fascista, tuttavia esso era, anche, il frutto di un’esemplare lavoro tecnico e scientifico, pertanto fu mantenuto dal nuovo ordinamento. Di conseguenza, dopo la caduta del fascismo, furono eliminate le disposizioni normative più marcatamente autoritarie  o contrarie allo spirito democratico della Repubblica italiana.

 

Il codice penale del 1930 ha subito, nel corso del tempo, progressive e profonde trasformazioni ad opera degli interventi normativi del legislatore e della Corte Costituzionale, per adeguarsi al nuovo contesto socio-politico.


Struttura del codice penale italiano

LIBRO I

 

“DEI REATI IN GENERALE”

 

Libro primo
DEI REATI IN GENERALE

Titolo I - Della legge penale (artt. 1-16)
Titolo II - Delle pene (artt. 17-38)
Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)
Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena(artt. 131/bis-149)
Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
Titolo VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)
Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240)

 

 

LIBRO II

 

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

 

 

Libro secondo
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)
Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (artt. 314-360)
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)
Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421)
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies)
Titolo X - Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis)
Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623ter)
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649bis)

 

 

LIBRO III

 

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

 

Libro terzo
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)
Titolo III - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza(art. 734bis)

 


Fonti del diritto penale

FONTI DEL DIRITTO PENALE

Costituzione: artt. 25 e 27

  • Codice Rocco

= 1. Parte generale (Libro I): insieme di norme penali che si applicano a tutte le fattispecie incriminatrici (diritto penale generale)

2. Parte speciale (Libro II e III): complesso di norme che prevedono e descrivono le singole ipotesi di reato(diritto penale speciale)

 

Primato della disciplina codicistica

 

  • Legislazione speciale o complementare

= al c.p. si affiancano numerosissime leggi penali “speciali” o “complementari”, che tutelano interessi settoriali, collegati allo sviluppo di particolari rapporti economico-sociali o correlati a particolari finalità politico-sociali contingenti (es. diritto penale finanziario; diritto penale del lavoro; diritto penale industriale ecc.)

 

  • Diritto penale speciale

= tradizionalmente non appartiene all’area codicistica comune: si tratta di settori del sistema penale che si connotano per un grado maggiore o minore di autonomia rispetto alle norme del codice penale. Le fattispecie di reato sono volte a tutelare interessi che riguardano rapporti giuridici particolari, come ad esempio il diritto penale militare.