Articolo 5

"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento."



Commento all'articolo 5

PRINCIPIO AUTONOMISTA

Pur confermando il caposaldo dell’unità ed indivisibilità della Repubblica, rimasto immutato anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che dispone principi posti a salvaguardia dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, la Costituzione italiana afferma il principio dell’autonomia degli enti locali territoriali. Pertanto, anche se i poteri più rilevanti sono esercitati dallo Stato centrale, con la Costituzione si riconosce il valore dell’autonomia e dell’autogoverno di realtà preesistenti, come i comuni, ed enti introdotti dalla Costituzione medesima, come le Regioni, rispetto ai problemi di carattere locale.

 

 Glossario:

 

Enti pubblici territoriali o enti locali:

 

Organizzazioni che curano gli interessi e promuovono lo sviluppo delle comunità dei territori che rappresentano. Per Enti Locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e le Regioni.

Ente=organizzazione di persone e mezzi volti alla realizzazione di uno scopo comune

Pubblico=le finalità perseguite dall’ente hanno carattere di interesse collettivo

Territoriale/Locale= il potere di tali enti è esercitato nell’interesse e nei limiti del territorio loro assegnato

Autonomia

dal greco autòs (da sé) e nòmos (legge); indica che gli enti pubblici territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) possono emanare proprie norme giuridiche (i regolamenti e anche leggi nel caso delle Regioni) efficaci nei rispettivi territori.

Autogoverno

“Non si tratta solo di portare il governo alla porta degli amministrati, con un decentramento burocratico e amministrativo … si tratta di porre gli amministrati nel governo di se medesimi” 1

Decentramento

Attribuzione di poteri decisionali e compiti ad organi diversi da quelli centrali. Ciò favorisce una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

Principio di sussidiarietà

Le funzioni e i compiti devono essere affidati alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini, quali portatori di interessi meritevoli di tutela; agli organi di grado superiore devono essere lasciate quelle competenze che, per loro natura, non possono essere svolte localmente.

Principio di differenziazione

Nel distribuire funzioni agli enti territoriali locali, il legislatore deve tener conto delle diverse e particolari caratteristiche (demografiche, strutturali, organizzative) dei vari livelli di governo

Principio di adeguatezza

L’ente al quale vengono conferiti compiti e funzioni deve essere dotato di una organizzazione in grado di garantirne l’esercizio

Potere di intervento sostitutivo

Facoltà dello Stato di sostituirsi a Regioni ed enti locali territoriali, quando questi non siano adempienti rispetto alle loro funzioni e compiti (art. 120 Cost.)

Statuto

È un atto normativo fondamentale degli enti pubblici territoriali, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle autonomie locali e pone le linee fondamentali rispetto ai rapporti con i cittadini

 

 

 

1 Relazione dell’on. Ruini al progetto di Costituzione, durante i lavori preparatori.

Approfondimenti

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

 

Sussidiarietà (deriva dal latino “subsidium”, che vuol dire “aiuto”) significa che le competenze e le funzioni pubbliche devono essere attribuite agli enti di governo più vicino ai cittadini, rispetto al centro; lo Stato deve intervenire soltanto quando i livelli inferiori non sono in grado di operare.

 

È l’art. 118 della Costituzione, nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che accoglie in pieno il suddetto principio, quando stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni “salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato”.

Viene, quindi, introdotto il concetto di sussidiarietà verticale che dalla base dell’organizzazione politica locale (il Comune) sale verso l’alto (gli enti di maggiore estensione: Stato e U.E.). Le funzioni amministrative spettano tutte e, in primo luogo, ai Comuni, salvo quelle che, per ragioni di adeguatezza organizzativa o funzionale, siano attribuite ad altri enti di livello superiore.

Contestualmente è riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, che regola i rapporti fra gli enti pubblici e i privati (e, soprattutto, con le organizzazioni sociali quali, ad es. quelle di volontariato). Per effetto di esso è previsto che gli enti pubblici subentrino ai privati e a  quelle organizzazioni sociali soltanto nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano in grado di svolgere funzioni di interesse generale.

La nuova organizzazione territoriale della Repubblica, in base alla quale essa è costituita da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e Stato (art. 114), configura una struttura che accoglie il principio della sussidiarietà verticale.

 

LE ORIGINI DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

 

L’ importanza del principio di sussidiarietà può essere compreso a partire dal contesto storico-sociale nel quale è sorto:

·         la dottrina sociale della Chiesa cattolica romana: si trovano tracce già in autori quali, per esempio, San Tommaso d'Aquino e Dante. In tempi più recenti, di esso parla nella Rerum Novarum (1891) di Leone XIII e, in particolare, nell’enciclica papale Quadragesimo anno di Pio XI (1931)[1]

·         il ripensamento dello Stato sociale in Germania negli anni ‘50 e ‘60 del XX secolo, determinato dalla sua crisi e dagli sprechi, dall’elaborazione di strategie alternative all’intervento diretto dello Stato, divenuto nel tempo inefficace in ambito sociale

·         i dibattiti politici tesi al raggiungimento soddisfacente degli obiettivi di libertà e democrazia, massima espressione di uno Stato socialmente avanzato, dove l’uomo è al centro dell’attenzione

·         Il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) riconosce che il principio di sussidiarietà è la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione Europea[2]

·         Art. 118 Cost.: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

 



[1] "... siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare.". Ne deriverebbe "… un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società…"  poiché "… l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium afferre) le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle. " Di conseguenza, "… è necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza" […] " per poter "eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano [...] di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità."

[2] All’art. 5/2 il Trattato CE (Trattato istitutivo CEE 1957) recita quanto segue: “Nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità agisce quando gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario".