Diritto dell'Unione Europea

I Trattati prevedono, per la realizzazione dei loro obiettivi, l’emanazione di norme giuridiche da parte delle Istituzioni europee. Tali  norme, da una parte, sono volte a disciplinare determinati aspetti della struttura e del funzionamento delle istituzioni medesime; dall’altra parte, sono destinate a regolamentare gli effetti che gli atti normativi comunitari dispiegano sia all’interno dell’U.E:, sia nell’ambito dell’ordinamento giuridico degli Stati membri.

 

 

Le fonti del diritto dell’Unione europea

Il diritto dell’U.E. si distingue in :

  1. diritto originario. Esso comprende:

·         i Trattati istitutivi

·         tutti i Trattati successivi, che abbiano integrato o modificato i trattati istitutivi

·         i Principi generali del diritto, enucleati dalla Corte di Giustizia

 

  1. diritto derivato. Rientrano in questa categoria tutti gli atti che le istituzioni possono adottare in virtù dei trattati. Esso comprende:

·      Atti tipici richiamati dall’art. 249 del Trattato CE: vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e non vincolanti (pareri e raccomandazioni).

 

-      Atti vincolanti:

1.         Regolamenti: atti a portata generale ed astratti, direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri a tutti i soggetti.

2.         Direttive: atti che vincolano gli stati membri al raggiungimento dei risultati per i quali sono state emanate, lasciando a questi la scelta dei mezzi giuridici più idonei con i quali raggiungerli.
Le Direttive possono essere generali (se indirizzate alla generalità degli Stati membri), o particolari (se previste nei confronti di uno od alcuni di essi)

3.         Decisioni: atti con portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori in tutti i loro elementi soltanto per i destinatari.

 

-      Atti non vincolanti:

1.         Raccomandazioni: atti non vincolanti diretti a sollecitare il destinatario ad adottare un determinato comportamento, o a cessare da un comportamento specifico (in entrambi i casi, contrario agli interessi comuni dei Paesi membri);

2.         Pareri: atti non vincolanti destinati a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette, in ordine ad una specifica questione.

 

·      Atti atipici: gli atti che, sebbene emanati dalle istituzioni comunitarie, non rientrano fra quelli tipici elencati dall’art. 249 del Trattato CE (risoluzioni, accordi interistituzionali, dichiarazioni comuni, posizioni comuni, codici di condotta, libri "verdi" e libri "bianchi").

 

 

 

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE)

È la fonte di cognizione pubblicata nelle 23 lingue ufficiali in cui sono contenuti gli atti normativi e le comunicazioni che devono essere rese pubbliche

Essa è suddivisa in 3 serie:

-          quella contrassegnata dalla lettera L (legislazione), in cui sono pubblicati  gli atti normativi (regolamenti;  direttive; decisioni; raccomandazioni; pareri)

-          quella contrassegnata dalla lettera C (Comunicazioni), in cui sono riportate le proposte normative e i resoconti dell’azione comunitaria

-          quella contrassegnata dalla lettera S (supplemento), contiene bandi di gara e appalti (solo in CD-ROM)

 

Gli atti normativi, normalmente, entrano in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione in G.U.U.E.