Articolo 7

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."

Commento all'articolo 7

La norma prevede che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica o Città del Vaticano sono caratterizzati da ordinamenti separati e autonomi. Ne consegue che i rapporti reciproci vengono regolati da appositi accordi bilaterali, secondo il modello delle relazioni internazionali tra Stati. Tali accordi vengono identificati, costituzionalmente, nei Patti Lateranensi sottoscritti l’11 febbraio 1929 (ratificati con legge n. 810 del 27 maggio 1929) nel Palazzo del Laterano fra Mussolini e il Cardinale Gasparri e revisionati il 18 febbraio 1984 (cd. Accordo di Villa Madama ratificato con legge n. 121 del 25 marzo 1985).

 

 

PATTI LATERANENSI

= accordo bilaterale fra Stato italiano e Chiesa cattolica composto da 3 documenti:

TRATTATO

CONCORDATO

CONVENZIONE FINANZIARIA

- lo Stato italiano rinuncia alla propria sovranità sul territorio dello Stato della  Città del Vaticano (ca. 40 km2)[1]

- regolava i rapporti fra Stato e chiesa cattolica, tra cui l’obbligo dell’insegnamento della religione cattolica in ogni ordine e grado di scuola

- riconoscimento degli effetti civili del matrimonio concordatario

- agevolazioni fiscali per gli enti ecclesiastici

MODIFICHE DEL 1984[2]:

- la religione cattolica è materia scolastica facoltativa e non più obbligatoria

- possibilità di devolvere l’8 per mille dell’importo del reddito delle persone fisiche

- riconoscimento di un indennizzo, a fronte della perdita dei beni degli enti ecclesiastici, tuttavia non fu mai corrisposto

 

Glossario:

Chiesa Cattolica:

 

comunità organizzata che raccoglie le persone che professano la fede cattolica, caratterizzata da una struttura gerarchica, al cui vertice è situata la figura del Papa (giuridicamente è una forma di monarchica assoluta)

Principio concordatario:

Principio in base al quale lo Stato regola bilateralmente, mediante patti, i propri rapporti con la Chiesa cattolica. Per ogni modifica o integrazione pattizia occorre sempre un accordo bilaterale. Un’eventuale intervento unilaterale dello Stato comporta una modifica costituzionale dello stesso articolo 7.

 

 

 



[1] In tal modo si è conclusa in modo “definitivo e irrevocabile” la questione romana, sorta con la presa di Porta Pia nel 1870, che segnò la fine del potere temporale della Chiesa e l’inizio dei rapporti conflittuali fra Stato e Chiesa cattolica: con la conquista di Roma, il Papato perse i territori dello Stato Pontificio, annessi al Regno italiano insieme ai beni immobili e mobili degli enti ecclesiastici.

[2] Nonostante l’acceso dibattito in sede di Assemblea costituente, i Patti Lateranensi del 1929 furono recepiti senza alcuna modifica. Tuttavia il rispetto dei principi di laicità dello stato e del pluralismo religioso, dopo lunghe trattative fra le parti, ha imposto una modifica dei Patti, nel 1984.