Art. 39 c.p. afferma: "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice".
Quindi, il reato, è un atto o un'omissione con cui si contravviene a un prectto contenuto in una norma giuridica che offende dei beni giuridici.
I delitti (art.17 c.p.) hanno delle pene principali ovvero; l'ergastolo (reclusione a vita massimo 30 anni) la reclusione (detenzione in carcere) e la multa (pena pecuniaria)
le contravvenzioni (art. 17 c.p.) le cui pene principali sono: l'arresto (detenzione temporanea) e l'ammenda (pena pecuniaria),
l'elemento oggettivo del reato è composto da tre elementi: la condotta, l'evento e il nesso causale.
La condotta è l'azione od omissione del soggetto attivo.
L'azione può presentarsi come un atto unico o come un insieme di atti ridotti per il medesimo fine. L'omissione consiste nel mancato compimento dell'azione.
L'azione è l'effetto della condotta tenuta. Esso collega al suo verificarsi conseguenze di carattere penale e può essere fisiologico o psicologico,
Il rapporto di casualità è il collegamento tra condotta ed evento. E' necessario che esista un rapporto di causa-effetto.
L'elemento soggettivo del reato è l'atteggiamento psicologico del soggetto attivo, nel momento in cui ha commesso il reato.
Il dolo è previsto quando l'evento è previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione od omissione.
La colpa si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti. ordini o discipline.
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