Premessa | L’ordinamento giuridico tutela il diritto di proprietà in sede penale e in sede civile |
Tutela Penale |
Il diritto di proprietà è tutelato dal diritto penale, con la punizione come reati di alcuni comportamenti, quali il furto o il danneggiamento3, che violano il potere pieno ed esclusivo del proprietario. |
Tutela Civile |
Il diritto di proprietà è tutelato in sede civile, attribuendo al suo titolare un diritto di azione4. Le azioni a difesa delle ragioni della proprietà sono dette azioni petitorie. Esse sono quattro: |
Azione di rivendicazione – art. 948 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene”
= azione con cui il proprietario rivendica i suoi beni nei confronti di chi li possieda o detenga abusivamente, senza la sua autorizzazione. Il proprietario è tenuto a fornire la prova della titolarità del diritto, acquistata a titolo originario.
Mira ad ottenere:
1. l’accertamento del diritto di proprietà e
inesistenza del diritto vantato dal convenuto
2. la condanna del convenuto a restituire il bene.
Azione negatoria – art. 949 c.c. “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio . Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”
= Azione esercitata dal proprietario nei confronti di chi affermi l’esistenza di un diritto reale minore sul bene, arrecando pregiudizio turbativa o molestia al diritto di godimento e disposizione del bene da parte del legittimo titolare.
Mira ad ottenere:
1. l’accertamento dell’inesistenza del diritto reale su
cosa altrui
2. l’inibizione delle turbative o molestie per farle cessare
3. la condanna al risarcimento dei danni
Azione per il regolamento di confini – art. 950 c.c. “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”
= azione mediante la quale il proprietario chiede al giudice che siano stabiliti i confini, ritenuti
incerti e non chiari, fra il proprio fondo e quello limitrofo.
Mira ad ottenere:
1. l’accertamento dell’estensione del fondo, eliminando ogni forma di incertezza dei confini fra fondi vicini.
Azione per l’apposizione dei termini – art. 951 c.c. “Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.”
= azione mediante la quale il proprietario di fondi confinanti chiede al giudice che siano apposti o ripristinati, a spese comuni dei proprietari limitrofi, i segni materiali e tangibili del confine, certo e conosciuto, fra i due fondi.
Mira ad ottenere:
1. la condanna al pagamento delle spese a carico di ciascuno proprietario per l’apposizione dei
segnali di confine, mai esistiti o venuti meno nel tempo.
LE AZIONI PETITORIE |
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TIPO DI AZIONE
Rivendicazione
Negatoria
Regolamento di confini
Apposizione dei termini |
ESERCITABILE DAL AL FINE DI … PROPRIETARIO… |
… contro chi possiede o detiene la … rivendicare il suo diritto di propria cosa illegittimamente proprietà: - Accertamento della titolarità del diritto di proprietà - Condanna del possessore a restituire il bene |
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… contro chi afferma di vantare diritti … liberarsi da quelle molestie sulla sua cosa |
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… di ciascun fondo confinante … accertare giudizialmente il confine fra due fondi |
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… di ciascun fondo confinante … apporre o ristabilire i segnalidi confine fra i fondi |
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