Le Azioni a difesa delle proprietà


   
Premessa  L’ordinamento giuridico tutela il diritto di proprietà in sede penale e in sede civile
Tutela Penale

Il diritto di proprietà è tutelato dal diritto penale, con la punizione come reati di alcuni comportamenti, quali il furto o il danneggiamento3, che violano il potere pieno ed esclusivo del proprietario. 

Tutela Civile

Il diritto di proprietà è tutelato in sede civile, attribuendo al suo titolare un diritto di azione4. Le azioni a difesa delle ragioni della proprietà sono dette azioni petitorie. Esse sono quattro: 


 

Azione di rivendicazione – art. 948 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene

= azione con cui il proprietario rivendica i suoi beni nei confronti di chi li possieda o detenga abusivamente, senza la sua autorizzazione. Il proprietario è tenuto a fornire la prova della titolarità del diritto, acquistata a titolo originario.

Mira ad ottenere:
1. l’accertamento del diritto di proprietà e inesistenza del diritto vantato dal convenuto 

 

2. la condanna del convenuto a restituire il bene. 


 

  • Azione negatoria – art. 949 c.c. “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio . Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno

    = Azione esercitata dal proprietario nei confronti di chi affermi l’esistenza di un diritto reale minore sul bene, arrecando pregiudizio turbativa o molestia al diritto di godimento e disposizione del bene da parte del legittimo titolare.
    Mira ad ottenere:
    1. l’accertamento dell’inesistenza del diritto reale su cosa altrui
    2. l’inibizione delle turbative o molestie per farle cessare
    3. la condanna al risarcimento dei danni 


 

  • Azione per il regolamento di confini art. 950 c.c. Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali

    = azione mediante la quale il proprietario chiede al giudice che siano stabiliti i confini, ritenuti incerti e non chiari, fra il proprio fondo e quello limitrofo.
    Mira ad ottenere:

    1. l’accertamento dell’estensione del fondo, eliminando ogni forma di incertezza dei confini fra fondi vicini. 


 

  • Azione per l’apposizione dei termini – art. 951 c.c. “Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

    = azione mediante la quale il proprietario di fondi confinanti chiede al giudice che siano apposti o ripristinati, a spese comuni dei proprietari limitrofi, i segni materiali e tangibili del confine, certo e conosciuto, fra i due fondi.

    Mira ad ottenere:
    1. la condanna al pagamento delle spese a carico di ciascuno proprietario
    per l’apposizione dei segnali di confine, mai esistiti o venuti meno nel tempo. 


 

LE AZIONI PETITORIE

 

TIPO DI AZIONE

 

 

Rivendicazione

 

 

 

 

 

 

 

Negatoria

 

 

Regolamento di confini

 

Apposizione dei termini

 

ESERCITABILE DAL                            AL FINE DI … PROPRIETARIO…

… contro chi possiede o detiene la            … rivendicare il suo diritto di

propria cosa illegittimamente                     proprietà:

-       Accertamento della titolarità del diritto di proprietà

-       Condanna del possessore a restituire il bene

… contro chi afferma di vantare diritti       … liberarsi da quelle molestie

sulla sua cosa

… di ciascun fondo confinante                  … accertare giudizialmente il

confine fra due fondi

… di ciascun fondo confinante                  … apporre o ristabilire i segnalidi

confine fra i fondi