Il governo, nei sistemi politici democratici, è l'organo titolare del potere esecutivo ed è espressione della maggioranza politica del Parlamento.
Si tratta di un organo complesso costituito da più organi ai sensi dell'articolo 92 comma 2 della Costituzione. Si suddivide in organi necessari e non necessari.
1) Il Presidente del consiglio "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" – art. 95 Cost.
2)Ministri: I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica . Ricoprono il duplice ruolo di componenti del Consiglio dei Ministri e di direzione di un ministero, ossia di ogni singolo settore dell'amministrazione statale (I ministri con portafoglio=budget affidato ad ogni ramo della P.A.)
3) Consiglio dei Ministri:
composto dai ministri e dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ha potere deliberativo (elabora il programma di governo; approva i decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti; approva i disegni di legge da presentare al Parlamento etc.).
1) Vicepresidente del Consiglio: sostituisce il Capo del Governo in caso di assenza o impedimento.
2) Ministri senza portafoglio: non hanno la titolarità di un ministero e collaborano all'attuazione dell'indirizzo politico del Governo.
3) Sottosegretari di Stato: collaborano coi ministri nell'esercizio delle funzioni esecutive.
4) Viceministri: ha la funzione di raccordo tra l'azione del ministro con quella dei sottosegretari ( figura introdotta nel 2001)
5) Comitati interministeriali: composti da più ministri per l'esercizio coordinato di specifiche attività.
6) Consiglio di gabinetto: composto da ministri scelti dal Capo del Governo con funzione consultiva.
7) Commissari Straordinari: nominati per la gestione di situazioni particolarmente delicate per la vita del Paese
Fasi |
Descrizione |
Consultazioni |
Il Presidente della Repubblica consulta le figure politiche esponenziali, come i Presidenti delle due Camere, gli ex Presidenti della Repubblica, i segretari di partito, per individuare il possibile candidato alla carica di Premier.
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Incarico |
Una volta individuato il personaggio in grado di ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo dello Stato conferisce a questi l’incarico di formare la compagine governativa.
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Nomina e giuramento |
Se condivide la rosa dei ministri proposta dall’incaricato, il Presidente della Repubblica procede alla nomina ufficiale del nuovo capo del governo e dei singoli ministri. Una volta nominato il nuovo governo presta giuramento di fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica Italiana.
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Fiducia |
Entro 10 giorni dalla sua formazione, il nuovo governo deve presentare il proprio programma politico per l'approvazione da parte del Parlamento; qualora le due Camere votino la mozione di fiducia il nuovo governo può iniziare ad operare. |
Le dimissioni al Presidente della Repubblica sono un atto dovuto quando si apre una crisi di Governo determinata quando viene meno il sostegno della maggioranza parlamentare e non è più nelle condizioni di operare regolarmente. Le crisi di governo possono essere di due tipologie:
sono determinate da una mozione di sfiducia del Parlamento nei confronti del Governo.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almento 1/10 dei componenti di ciascuna Camera e sottoposta al voto per appello nominale, deve specificare le ragioni della sfiducia.
non sono legate al venire meno del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Esse derivano dai contrasti tra i partiti della coalizione oppure per il venire meno del consenso popolare
Proprio mentre studiavamo la crisi di governo sui libri di testo essa è avvenuta realmente infatti la settimana dopo il 4 dicembre il governo Renzi è stato protagonista di una crisi extra-parlamentare. Noi abbiamo deciso di rappresentarlo con un simpatico TG.
1. FUNZIONE ESECUTIVA
· deve dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento
· Dà attuazione attraverso l’azione della Pubblica amministrazione all’indirizzo politico espresso dal Parlamento e dal corpo elettorale
2. FUNZIONE NORMATIVA
• Potere di presentare alle Camere proposte di legge dette disegni di legge (ddl).
• Potere di emanare decreti legislativi su delega del Parlamento (legge -delega)
• Emanazione dei decreti legge, nei casi di necessità e urgenza.
• Emanazione dei regolamenti, fonti secondarie dell’ordinamento giuridico
3. FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO
· Determinazione degli obiettivi e finalità ultime che lo Stato intende realizzare nei diversi ambiti di interesse pubblico (istruzione, sanità, giustizia, difesa ecc.). La scelta di tali obiettivi è strettamente legata all’orientamento ideologico del partito politico al potere ed è contenuta nel programma politico del Governo sottoposto alla fiducia del Parlamento, in fase di formazione del Governo