Titolo IV - La Magistratura


Giovanni Falcone

 Paolo Borsellino



 

Definizione

= Organo dello Stato che accerta se le norme giuridiche siano state violate e applica le sanzioni previste attraverso una decisione finale chiamata sentenza.

La magistratura è composta da magistrati (giudici e pubblici ministeri)

 

 

Tipi di processi

In base al tipo di controversia (= lite) si distinguono tre tipi di processi o giurisdizioni:

 

Civile

Penale

Amministrativo

= Riguarda le controversie che sorgono fra privati cittadini

 

Esempi: divorzi, separazioni, esecuzione di contratti, i rapporti di lavoro, le imprese ecc.

 

Si applica il diritto privato [1] = l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti fra i privati

= accerta l’esistenza di un reato e applica le sanzioni previste

 

Si applica il diritto penale = l’insieme delle norme giuridiche che prevedono i reati e le relative pene.

= riguarda controversie fra privati e la Pubblica Amministrazione (Stato e enti pubblici)

 

Si applica il diritto amministrativo = l’insieme delle norme giuridiche che regolano l’organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici

 



[1] Il diritto oggettivo o ordinamento giuridico è l’insieme di tutte le leggi di uno Stato. Si suddivide in due rami: a)Il diritto privato = l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti fra i privati (il diritto privato si divide in diritto civile, commerciale, del lavoro ecc.); b) Il diritto pubblico=l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti fra i cittadini e lo Stato (il diritto pubblico si divide in diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale ecc.)


Principi costituzionali

Principio del doppio grado di giurisdizione 

 

È il principio secondo il quale, dopo la decisione di primo grado in un giudizio (civile, penale o amministrativo), e prima dell'intervento della Corte di Cassazione, è ammessa la possibilità di riesaminare una questione davanti ad un diverso giudice, al fine di diminuire la possibilità di errori giudiziari.

Pertanto, se una parte non è soddisfatta della sentenza può proporre appello davanti al giudice di II grado, ottenendo un secondo processo davanti ad un altro giudice che potrà confermare o modificare la sentenza di I grado.

Il giudizio di terzo grado. Contro la sentenza di appello, le parti possono ricorrere alla Corte di Cassazione, a Roma, che è un giudice di legittimità, cioè si limita a valutare se il giudice di appello ha interpretato correttamente la legge. L’art. 111 Cost., infatti, stabilisce che tutte le sentenze sono impugnabili di fronte alla Corte di Cassazione quando si supponga l’esistenza di una violazione di legge. Arrivata a questo ultimo grado si dice che la sentenza “passa in giudicato” cioè è definitiva.

 

 

Principio del giusto processo

(Due process of law)

-        Imparzialità del giudice

-        Principio del contraddittorio

-       Obbligo di motivazione della sentenza

-       Durata ragionevole dei processi

L’art. 111 Cost. e l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta“.

Con giusto processo ci si riferisce ad una serie di garanzie che assicurano lo svolgimento dei processi in modo corretto, equilibrato e il più veloce possibile.

Per esempio è stabilito che le parti del processo siano poste su un piano di parità, per cui le prove fornite da ciascuna parte per aiutare il giudice a formulare il suo convincimento e la sentenza (la sua decisione) devono essere valutate con assoluta imparzialità () dal magistrato; è stabilito che il giudice deve sempre motivare tutte le sentenze che pronuncia, cioè deve spiegare i motivi che lo hanno portato a quel tipo di decisione; è stabilito che i processi abbiano una durata ragionevole, cioè si svolgano in un arco di tempo accettabile, poiché non c’è vera giustizia quando una sentenza arriva molti anni dopo il fatto commesso.

 

 

Principio del contraddittorio

Esso implica la necessità che le parti si contrappongano esponendo ciascuna le proprie ragioni. Questo, inoltre, deve avvenire in modo che siano garantite sia le stesse possibilità ad entrambe le parti (almeno astrattamente) sia la terzietà del giudice, cioè la sua equidistanza dai contendenti (cd. imparzialità)

 

 

Principio dell’indipendenza dei giudici

I magistrati non dipendono da alcun altro potere dello Stato, per essere liberi di giudicare senza subire pressioni o condizionamenti (Art. 104 Cost.). Essi sono soggetti soltanto alla legge, cioè sono vincolati ad applicare soltanto le norme giuridiche; inoltre amministrano la giustizia in nome del popolo italiano, poiché in uno stato democratico, titolare del potere (o sovranità) è il popolo (Art. 101 Cost.).

 

 

Diritto di difesa

 

L’art. 24 Cost. prevede il generale diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (chiedere al giudice di emettere una sentenza). A completamento del principio in esame si devono considerare sia la garanzia della difesa anche per i meno abbienti (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sul patrocinio a spese dello Stato).

 

 

Articolo 27 della Costituzione italiana

1. La responsabilità penale è personale.

 

Ai sensi dell’art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale è personale, ciò vuol dire che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. Sottesa a tale principio, infatti, è la convinzione che, salvo casi eccezionali, l’uomo abbia sempre la signoria sulle proprie scelte e sui propri impulsi e che quindi può decidere in modo autonomo come determinare la propria volontà e soprattutto quali condotte porre in essere.

 

2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

 

Il comma 2 dell'art. 27 della costituzione recita che l’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Questo significa che fino alla sentenza definitiva di condanna il soggetto si considera innocente, principio di presunzione di non colpevolezza. La presunzione di non colpevolezza è diversa dalla presunzione di innocenza, quest’ultima è contenuta nella convenzione europea dei diritti dell’uomo e altri atti convenzionali che il nostro paese ha stipulato, per questo facciamo riferimento al PRINCIPIO DI INNOCENZA. Quindi anche il soggetto condannato in primo grado, o in grado di appello, ma non con una sentenza definitiva, non si considera colpevole.

 

3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

 

Il comma 3 dell'art. 27 prevede che “la pena deve tendere alla rieducazione del condannato”. Con questa espressione la legge fondamentale ha voluto dire che la pena non si legittima soltanto come retribuzione, ossia come reazione che fa corrispondere un male al male del delitto: occorre invece che la risposta al reato sia costruita in modo da favorire il recupero sociale del condannato.

 

4. Non è ammessa la pena di morte.

 

L’ultima comma abolisce definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. che in tempo di pace. Dal 2007 non è ammessa la pena di morte nemmeno in tempo di guerra (è stata introdotta l’abolizione della pena di morte nel Codice Penale Militare di Guerra).

 


Lezione in Power Point


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Magistratura 2E_Maselli.pptx
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