Articolo 10

"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici."

Commento all'articolo 10

INTERNAZIONALISMO E CONDIZIONE DEGLI STRANIERI

 

Tutti gli Stati si considerano sovrani e indipendenti e nessuno è disposto a riconoscere un’ autorità esterna superiore alla propria che produca regole e ne imponga il rispetto, eventualmente anche con l’uso della forza. Tuttavia, la possibilità di sfruttamento delle risorse marine e dello spazio aereo, lo sviluppo dei trasporti e delle telecomunicazioni, le crescenti applicazioni su scala globale di nuove tecnologie comportano la necessità di intensificare accordi che presuppongono, da una parte,  il riconoscimento di un interesse collettivo che supera i limitati confini delle sovranità nazionali e, dall’altra parte, l’esistenza di una comunità internazionale. Tale comunità è ritenuta una società paritaria, poiché tra gli Stati non esiste un rapporto gerarchico, bensì ciascuno mantiene la propria originarietà e indipendenza e si adegua alle regole internazionali per adesione spontanea, in ossequio al principio giuridico e morale “pacta sunt servanda”, ossia i patti devono essere rispettati. Qualora si verifichi la violazione di un trattato (aperto o chiuso) o di una consuetudine, lo Stato che ne subisce gli effetti deve adoperarsi per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Può chiedere, a tale scopo, la solidarietà degli altri Stati; può invocare l’applicazione di sanzioni economiche; può minacciare ritorsioni anche gravi e, in ultima analisi, può ricorrere alle armi, pur trattandosi della soluzione meno auspicabile.

 La condizione dello straniero è rimessa alla normativa nazionale, in conformità alla normativa internazionale. Nell’ipotesi in cui allo straniero sia impedito nel proprio Paese d’origine l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione è riconosciuto il diritto d’asilo.

 

 

Glossario

  

Diritto internazionale

Complesso delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati e disciplinano aspetti commerciali, sociali ed economici. Il diritto internazionale nasce dalla cooperazione fra gli Stati aderenti e si colloca al di sopra di ciascuno di essi per adesione spontanea. Le fonti del diritto internazionale sono le consuetudini e i trattati, tradizionalmente accettate sulla base del principio pacta sunt servanda”.

Consuetudini internazionali

Le consuetudini internazionali sono regole che si sono andate formando nel tempo attraverso la ripetizione costante e uniforme di comportamenti adottati dagli Stati, seguendo lo sviluppo dei rapporti fra loro, nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico. Si tratta di norme non scritte di carattere generale.

In tempi recenti molte norme consuetudinarie sono state raccolte in codici o convenzioni che poi sono stati sottoscritti da più Paesi.

Trattati

I trattati sono accordi con i quali due o più Paesi disciplinano questioni di interesse comune. A differenza delle consuetudini essi vincolano al loro rispetto soltanto gli Stati che li hanno sottoscritti. 

Se all’accordo partecipano due soli Paesi il trattato si dice bilaterale; se vi partecipano più Paesi si dice plurilaterale.

I trattati normalmente divengono efficaci solo dopo essere stati ratificati, cioè approvati dagli organi competenti di ciascuno Stato. In Italia i trattati vengono ratificati dal Presidente della Repubblica.

Oggetto dei trattati possono essere temi di natura commerciale, militare o assistenziale: si concludono trattati di pace, trattati per regolamentazione di confini, trattati di cooperazione, trattati di collaborazione militare, trattati di natura economica e trattati per l’istituzione di organismi sovranazionali, come l’ONU, la NATO, l’UE e così via.

Convenzioni o Carte

Alla categoria dei trattati appartengono anche altri tipi di accordi, generalmente indicati come convenzioni o carte (per esempio, convenzioni che regolano la navigazione aerea, l’estensione delle acque territoriali, i diritti di pesca ecc.)

La distinzione essenziale tra trattati e la figura della convenzione/carta sta nel fatto che solamente i trattati sono accordi chiusi ai quali non tutti i Paesi vengono invitati a partecipare alla sottoscrizione.

Le convenzioni, invece, sono trattati aperti nati proprio con l’auspicio che tutti vi aderiscano e si uniformino alle regole in essi contenute.

Sovranità originaria

Il potere dello Stato deriva solo da se stesso, non viene riconosciuto da altra sovranità sopra si sé se non dalla propria massima autorità.

Diritto d’asilo

Diritto dello straniero di essere ammesso a soggiornare nel territorio italiano per sfuggire alle persecuzioni politiche nello Stato di provenienza

Estradizione

Provvedimento che consente ad uno Stato di chiedere il trasferimento e la consegna di un imputato/condannato, che si trovi nel territorio di un altro Stato

Reati politici

Crimini commessi per opporsi ad un regime non democratico o per affermare l’effettività di un diritto il cui esercizio è negato dallo Stato