"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
I diritti inviolabili sono quei diritti soggettivi (=poteri riconosciuti a tutela di interessi meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento giuridico) riconosciuti all’uomo sia come singolo (diritto al nome, alla vita, alla manifestazione del pensiero), sia come membro di gruppi sociali (diritto di associazione, libertà di riunione ecc.). Sono inviolabili, poiché neppure lo Stato può limitare.
Si tratta di una categoria aperta: è possibile riconoscere giuridicamente nuove libertà, non espressamente tutelate dalla Costituzione, ma emerse nell’evoluzione della vita sociale, attraverso l’azione del legislatore ordinario e della giurisprudenza1, acquistando rilievo costituzionale (es. diritto alla casa, alla identità personale, all’obiezione di coscienza, diritti dei malati, diritto di accesso ai documenti amministrativi, di accesso ai mass media ecc.).
Comprendono i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, di solidarietà e nuovi diritti.
1 pratica fonte di conoscenza giuridica, che consiste nel complesso di decisioni giudiziarie che si sono avute in merito all'interpretazione o all'applicazione di un principio dell’ordinamento giuridico
Le caratteristiche di tali diritti sono:
Assoluti, ossia esercitabili nei confronti di tutti
Indisponibili, non possono essere oggetto di atti di disposizione
Inalienabili, non possono essere trasferiti da un soggetto ad un altro soggetto
Irrinunciabili, non sono suscettibili di rinuncia
Imprescrittibili, il mancato esercizio del diritto per lungo tempo, non ne determina la perdita
Insopprimibili, non possono essere oggetto di revisione costituzionale, poiché integrerebbero una forma di sovvertimento dell’ordinamento costituzionale medesimo