Articolo 6

"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche."

MINORANZE LINGUISTICHE

Lo Stato riconosce l’esistenza in determinate regioni d’Italia (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) di comunità etniche di diversa provenienza, che storicamente, si sono insediati nel territorio italiano, conservando la lingua d’origine: la minoranza linguistica albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano, sardo (l. 482/1999 e legge n. 38/2001). Si stima che contino approssimativamente 2.500.000 cittadini.

I Padri Costituenti hanno ritenuto che i contributi culturali, tradizionali, linguistici, religiosi provenienti dai diversi gruppi etnici rappresentassero un patrimonio culturale anche per la Nazione. Pertanto la norma in esame rappresenta una salvaguardia della identità di tali comunità, nonché una tutela della effettiva partecipazione politica e sociale di tali minoranze.

La Costituzione si impegna a conservare le tradizioni culturali e linguistiche attraverso una:

  • tutela culturale: uso della lingua madre nelle scuole; promozione e salvaguardia patrimonio culturale; erogazione fondi pubblici
  • tutela giuridica: diritto all’uso della propria lingua madre in assemblee elettive; organi collegiali di enti pubblici locali; uffici pubblici; nei processi giudiziari