"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."
PRINCIPIO DELLA LAICITA’ DELLO STATO
La norma in esame stabilisce il principio della neutralità dello Stato rispetto alle diverse confessioni religiose esistenti nel proprio territorio, garantendo a ciascuna di esse uguale spazio ed uguale tutela, in esecuzione del principio di del pluralismo confessionale e della libertà religiosa (artt. 3 e 19 Cost.).
Tuttavia, l’obiettivo di un eguale riconoscimento di tutte le confessioni religiose non è stato ancora pienamente raggiunto, a causa dell’influenza storica, politica e culturale della Chiesa cattolica, che ha comportato una maggiore attenzione verso i rapporti con lo Stato del Vaticano.
A seguito della revisione del Concordato del 1984 con la Santa Sede, lo Stato italiano ha cominciato a stipulare le intese (ratificate con legge) con le varie confessioni:
Le intese con le varie confessioni religiose diverse dalla cattolica, come le Chiese Valdesi e Metodiste (l. 11 agosto 1984, n. 449).
L’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (l. 22 novembre 1988, n.516).
L’Assemblee di Dio in Italia (l. 22 novembre 1988, n. 517).
L’Unione delle Comunità Ebraiche Cristiane Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) (l. 12 aprile 1995, n. 116).
La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (l. 29 novembre 1995, n. 520).
Glossario:
Confessione religiosa:
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formazione sociale, caratterizzata da una propria organizzazione e da regole proprie, che raccoglie le persone che professano la medesima fede religiosa |
Professare: |
Dichiarare e manifestare apertamente il proprio credo religioso |
Statuti:
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contrariamente alla religione cattolica, tutelata dal riconoscimento della sovranità ed indipendenza della Chiesa, per le confessioni acattoliche, i costituenti hanno previsto la semplice autonomia organizzativa (cd. statutaria), evitando ingerenze da parte dello Stato |
Intese:
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accordi fra i culti acattolici e lo Stato che regolano questioni di interesse comune:
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Approfondimenti
Il rapporto che si instaura fra lo Stato e le organizzazioni religiose determina le seguenti tipologie di Stato:
Stato teocratico:
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l’amministrazione dello Stato è gestita direttamente dall'autorità religiosa e i principi della fede religiosa sono tradotti in leggi la cui osservanza è obbligatoria per tutti. |
Stato confessionale: |
impronta il proprio ordinamento giuridico ai principi della religione do minante, che viene riconosciuta come religione di Stato |
Stato laico:
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è caratterizzato da una netta separazione fra potere religioso e potere politico. Rivendica la propria indipendenza da ogni condizionamento religioso e pone tutti i culti esistenti sullo stesso piano, tuttavia tutela il sentimento religioso e salvaguardia “la libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”1 |
Stato ateo:
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Stato che non riconosce alcuna religione e tende a limitare oppure a sopprimere la libertà religiosa |
1 Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989. Tra l’altro: “Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”