Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la legge n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" del 29 maggio 2017.
Essa è entrata in vigore il 18 giugno 2017
La legge è stata proposta dalla senatrice del Partito Democratico Elena Ferrara, che è stata l’insegnante di una ragazza di Novara che nel 2013 si suicidò dopo che era stato diffuso un video dove veniva molestata sessualmente.
Il testo normativo rappresenta il tentativo del legislatore di fornire una risposta al crescente allarme sociale generato dai sempre più frequenti episodi di “cyberbullismo”, sfociati anche in fatali atti di suicidio da parte delle vittime minorenni.
Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime sia nel ruolo di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”
(art. 1, comma 2, L. 71/2017)
Cosa si intende per pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni?
Si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca
La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore
In ogni istituto tra i professori deve essere individuato almeno un referente per le iniziative in contrasto ai fenomeni del bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente Scolastico spetta il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo ed eventualmente convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore, salvo che il fatto costituisca reato.
Più in generale, il MIUR ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali
In presenza di reati non procedibili d'ufficio, come per es. diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali, e, a condizione che non vi sia querela, il cyberbullo ultraquattordicenne, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Il questore lo convocherà insieme a un genitore.
Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
Venerdì 13 ottobre 2017 abbiamo partecipato al Seminario, tenuto dall'Unione Camere Penali di Modena presso la Camera di Commercio, avente ad oggetto "Il Cyberbullismo: fenomeno e tutele".
Vi forniamo una nostra rielaborazione:
Il Presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, ha così commentato la notizia dell’approvazione della legge da parte del Parlamento: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore”. Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all'uso della rete”.
Antonello Soro, Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy
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