Legge del 29 maggio 2017, n. 71



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la legge n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" del 29 maggio 2017.

Essa è entrata in vigore il 18 giugno 2017


L'idea

La legge è stata proposta dalla senatrice del Partito Democratico Elena Ferrara, che è stata l’insegnante di una ragazza di Novara che nel 2013 si suicidò dopo che era stato diffuso un video dove veniva molestata sessualmente.


Ratio Legis

Il testo normativo rappresenta il tentativo del legislatore di fornire una risposta al crescente allarme sociale generato dai sempre più frequenti episodi di “cyberbullismo, sfociati anche in fatali atti di suicidio da parte delle vittime minorenni.


Obiettivi

Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime sia  nel ruolo di  responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.


Definizione di cyberbullismo

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo

(art. 1, comma 2, L. 71/2017)


Esegesi dell'art. 1, comma 2, L. 71/2017

Comportamenti punibili

Cosa si intende per pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni?

CONDOTTA

DESCRIZIONE

 

Pressione

Si fa riferimento al reato di violenza privata, ai sensi dell’art.610 c.p. , come ad esempio quando il bullo impedisce alla vittima di uscire dalla propria classe o ne blocchi ogni possibile movimento, in un tempo relativamente breve.

 

Aggressione

Si fa riferimento al reato di percosse, ai sensi dell’art. 581 c. p., come ad esempio l’atto di dare uno schiaffo o un pugno che non cagioni un’offesa al corpo o all’integrità psichica, altrimenti il bullo dovrà rispondere del reato più grave di lesione ai sensi dell’art. 582 c.p.. Può farsi riferimento anche  all’aggressione psichica mediante la minaccia, ex art. 612 cod. pen.

Molestia

Si fa riferimento al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell’art. 660 c. p., che si compie arrecando turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete pubblica mediante il mezzo del telefono, petulanza o altro motivo biasimevole

Ricatto

Si fa riferimento al reato di estorsione, ai sensi dell’art. 629 c. p., come ad esempio quando il bullo usi violenza sulla vittima con lo scopo di costringerla a fare o omettere qualcosa per procurarsi un ingiusto profitto (per es. i soldi per la merenda).

Ingiuria

Si tratta dell’offesa cagionata da un soggetto in presenza della vittima, a cui la medesima offesa è rivolta, in assenza di altri soggetti. La fattispecie era disciplinata dall’art. 594 c.p., che tuttavia è stata depenalizzata dalla legge n.7/2016, convertendola in illecito civile.

Diffamazione

Si fa riferimento al reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p.. L’offesa alla reputazione personale intesa come il giudizio, la stima o il decoro professionale di cui l’individuo gode nell’ambiente sociale, avviene comunicandola a più persone. E’ aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità (come ad esempio lo strumento informatico).

Furto di identità

Si fa riferimento al reato di sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494 c.p., come ad esempio la creazione di un account con la foto e il nome di una persona, a sua insaputa.

Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni 

Si fa riferimento all’articolo 167 del D. lgs. n. 196/2003, cd. Codice sulla privacy : “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito … con la reclusione da uno a tre anni”, quando cioè il bullo compia violazione dei dati personali e sensibili, intenzionalmente e con lo scopo predominante di cagionare nocumento al minore e isolarlo, ponendo in essere un serio abuso o la sua messa in ridicolo


Gestore del sito internet

Si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca


Oscuramento del web

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore


Docenti anti-bulli in ogni scuola

In ogni istituto tra i professori deve essere individuato almeno un referente per le iniziative in contrasto ai  fenomeni del bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente Scolastico spetta il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo ed eventualmente convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore, salvo che il fatto costituisca reato.

 

Più in generale, il MIUR ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali


Ammonimento da parte del Questore

In presenza di reati non procedibili d'ufficio, come per es. diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali, e, a condizione che non vi sia querela, il cyberbullo ultraquattordicenne, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Il questore lo convocherà insieme a un genitore.


Piano di azione e monitoraggio

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.


Testo della legge n. 71/2017

Download
Legge n. 71/2017
Testo legge 71.pdf
Documento Adobe Acrobat 669.5 KB

Testo della Dichiarazione dei diritti di internet

Download
Testo della Dichiarazione dei diritti di internet
La carta non ha rango giuridico, ma è uno strumento di discussione utile per la politica ed anche per il cittadino al fine di valutare se l’azione legislativa sia vicino o meno allo spirito di questo testo.
dichiarazione_diritti_internet.pdf
Documento Adobe Acrobat 45.6 KB

Seminario di formazione professionale

Venerdì 13 ottobre 2017 abbiamo partecipato al Seminario, tenuto dall'Unione Camere Penali di Modena presso la Camera di Commercio, avente ad oggetto "Il Cyberbullismo: fenomeno e tutele".

Vi forniamo una nostra rielaborazione:

Download
IL Cyberbullsimo: fenomeno e tutele
cyberbullismo III G.ppt
Presentazione Microsoft Power Point 4.6 MB

Il Presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, ha così commentato la notizia dell’approvazione della legge da parte del Parlamento: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è  la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore”. Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all'uso della rete”.

 

Antonello Soro, Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy