Cos'è la legislazione dei beni culturali?

è quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali


Esegesi dell'articolo 9

Il principio della tutela: l’articolo 9 della Costituzione 

 

“La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.“

 

L’articolo 9 della Costituzione è unico nel suo genere. È un richiamo alla civiltà, alla cultura, dalla tutela e al rispetto, all’educazione, al progresso, al futuro quanto al passato. Il I comma infatti è una freccia verso il futuro, ricordando che l’Italia nel 1948 non era un paese alfabetizzato, e rispetto all’Europa del ‘900 era un paese economicamente e socialmente arretrato; il II comma invece è uno sguardo al passato. Sempre provando a calarci nel contesto dei costituenti, capiamo quanto sia rivoluzionario l’articolo 9: nel 1948 infatti si credeva che il passato appesantisse il progresso. Il paesaggio era inteso come natura, e natura voleva dire agricoltura. I costituenti invece capirono il valore del paesaggio italiano e l’importanza della sua tutela. Tale norma inoltre va letta in contrapposizione alla politica seguita dal fascismo negli anni precedenti, volta all’appiattimento intellettuale mediante l’imposizione della cultura di regime. Lo Stato deve favorire la ricerca scientifica per conservare la competitività con i Paesi più avanzati a livello tecnologico, per evitare che l’Italia venga a trovarsi in una posizione subordinata o arretrata rispetto agli altri: l’impulso deve provenire da Università e Istituti di ricerca pubblici nonché da imprese e soggetti privati. Con l’articolo 9 della Costituzione l’arte del passato cambia funzione: dopo secoli in cui ha rappresentato il potere e il dominio degli antichi stati, ora rappresenta la sovranità dei cittadini, come sancito dall’articolo 1. In più l’arte e il paesaggio sono leve potenti per realizzare l’uguaglianza sostanziale  consacrata dall’articolo 3. Secondo lo storico dell’arte Tommaso Montanari “mai come oggi possiamo misurare la forza di questa idea: in un mondo, in un occidente e in un’Italia sempre più dilaniati da una diseguaglianza profonda, la proprietà collettiva del paesaggio e del patrimonio artistico è un potente fattore di equità morale e sociale”.

Dobbiamo sottolineare che la particolarità dell’articolo 9 nasce da una necessità, e cioè la particolarità del patrimonio italiano, che ha tre caratteristiche principali che lo differenziano dai patrimoni di altre nazioni.

  1. La diffusione capillare: in Italia troviamo molte città d’arte e capitali della cultura, a differenza di altri stati europei, a causa della sua storica geografia frammentata. L’arte è divisa in tutti questi importanti centri culturali impreziositi durante la storia per mostrare ricchezza, forza e grandezza politica.
  2. il legame con il paesaggio (sia naturale che urbanizzato): il patrimonio artistico è profondamente immerso nel paesaggio storico, per cui un elemento aggiunge valore all’altro. La Piazza Duomo a Modena ne è un esempio, che perderebbe senso senza Duomo, che perderebbe senso spostata altrove e viceversa. A questo proposito Quatremère de Quincy, filosofo illuminista, nel 1796 scrisse che “il vero museo di Roma, quello di cui parlo, si compone, è vero, distate, di classi, di templi, di obelischi, di colonne trionfali, di terme, dei circhi, di anfiteatri, di archi di trionfo, di tombe, di stucchi, di affreschi, di bassorilievi, di iscrizioni, di frammenti di ornamenti, di materiali da costruzione, di mobili, di utensili, etc. etc., ma nondimeno è composto dai luoghi, dai siti, dalle montagne, dalle strade, dalle vie antiche, dalle rispettive posizioni delle città in rovina, dai rapporti geografici, dalle relazioni tra tutti gli oggetti, dai ricordi, dalle tradizioni locali, dagli usi ancora esistenti, dai paragoni e dai confronti che non si possono fare se non nel paese stesso”.
  3. l’incontro quotidiano: tutti viviamo immersi nell’arte, il patrimonio è tutto intorno a noi e ci dà forma. “Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della storia. [...] l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi.” (Tommaso Montanari)

 

Per questi motivi bisogna riconoscere il valore del patrimonio italiano e per apprezzare, quindi anche tutelare, bisogna conoscere.

Il termine “tutelare” è diverso da proteggere, difendere (predicati che determinano situazione di crisi),  tutelare vuol dire tenere cura di una cosa cara e promuovere la sua conoscenza, atteggiamento a cui sono chiamati i cittadini: conoscere, studiare, partecipare. 

In più conoscere la storia e il patrimonio artistico di un’altra nazione, non solo quella italiana, è un passo fondamentale per la costruzione della pace e del rispetto. È proprio di questo che si occupa l’Unesco, organizzazione delle Nazioni Unite che dal 1946 opera a livello mondiale, che ha come fine tutelare e ricostruire la pace. Agisce per proteggere il patrimonio naturale, storico e artistico mondiale, si occupa dello sviluppo dell'educazione, della diffusione della cultura e della cooperazione tra gli Stati in ambito scientifico. Opera promuovendo la conoscenza fra i popoli, creando fonti, documenti, tutelando siti, foreste, tutto ciò che è patrimonio dell’umanità. Non tratta quindi solo ciò che è patrimonio artistico ma ciò che è più in generale bene comune, cioè qualsiasi cosa che abbia un valore di civiltà. 

Dobbiamo tenere a mente che il patrimonio è una ricchezza ereditaria, che c’è stata affidata per poterla poi lasciare. Purtroppo, frequentemente i beni culturali sono oggetto di furto, anche su commissione, perché rivenduti a ricchi magnati per impreziosire le loro abitazioni. Anche solo l’idea di rubare alla collettività un bene così pregno di civiltà ci sembra un fatto lontano e inammissibile; invece romanzi come Una storia semplice di Leonardo Sciascia, traggono ispirazione da vicende realmente accadute (in questo caso il furto della Natività di Caravaggio a Palermo) e sono quanto mai attuali e veritieri.

In particolare sono frequenti furti di tele e arredi sacri sottratti alle chiese, come ad esempio il caso del Guercino trafugato a Modena. Fortunatamente esiste una sezione dei Carabinieri che si occupa dei furti del patrimonio, mentre la gestione dei beni artistici è gestita dalle Sovrintendenze alle Belle Arti che dipendono, in qualità di organi amministrativi regionali, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

In ogni caso a nostro parere bisognerebbe insistere su di una politica dell’educazione: educazione all’arte, alla cultura, alla civiltà e all’umanità. Educare vuol dire tirare fuori dalle persone ciò che in esse, almeno in potenza, è già presente. Bisogna spingere gli italiani a viaggiare alla scoperta del loro paese, a conoscere la storia, i contesti, la natura, a ritrovare e a fare proprie le bellezze che ci sono state tramandate. E ancora, il patrimonio ci educa alla tolleranza e alla diversità: ci fa capire quanti modi esistono di essere umani.


Leggi in materia penale sul furto dei beni culturali

Oggi nella legge italiana non esistono leggi penali effettive riguardanti i furti d’arte. Per questo, come in tanti altri casi, il Tahir è stato giudicato applicando le leggi penali riguardanti il furto, che non prevedono aggravanti per quanto riguarda il furto di beni culturali. Il 9 luglio è stata presentata la proposta di legge ordinaria in merito alle “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, con la quale si intende introdurre il titolo VIII-bis nel libro secondo del codice penale, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, al fine di dare coerenza al sistema sanzionatorio a tutela del patrimonio culturale e superare la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004. Si tratta di un intervento necessario per dare tutela a valori fondamentali per il nostro Paese e per il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono asset strategici per la Nazione ed hanno valore per l'intera umanità. Approvata dalla Camera il 18 ottobre 2018, la proposta di legge attualmente è all’esame del Senato.

 


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Progetto di legge "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale A.C. 893"
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Per la tutela del patrimonio: il Codice dei beni culturali e del paesaggio

La legge 22 gennaio 2004 n.42, conosciuta come Codice dei beni culturali e del paesaggio, propone principalmente un adeguamento del nostro ordinamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali, accordi con gli stati membri dell'Unione Europea relativamente alla circolazione dei beni culturali nel territorio comunitario e disciplina sulle restituzione dei beni rubati o illecitamente esportati; disciplina di cose rinvenute in zone contigue al mare territoriale; e l’espropriazione per pubblica utilità. La legge prevede inoltre le modalità di fruizione: accesso a istituti e luoghi di cultura, prevedendone in alcuni casi la gratuità; modalità di visite a luoghi e siti privati; i diritti di uso e di godimento pubblico e individuale; regole per la determinazione dei canoni di concessione e dei corrispettivi per la riproduzione dei beni. Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, sono prese in considerazione tutte le attività volte a costituire e organizzare stabilmente risorse, strutture e reti, a sviluppare competenze tecniche e reperire risorse finanziarie. 

La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio è inoltre regolata dal decreto legislativo 490/90 e le successive revisioni.