Articolo 138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
Si tratta di un referendum confermativo con funzione oppositiva.
La procedura aggravata ex art. 138 Cost., prevede che, per modificare la Costituzione o emanare una legge costituzionale, occorre:
1. una doppia votazione in ciascuna Camera
2. tra le due votazioni deve trascorrere un tempo non inferiore a n. 3 mesi
3. nella seconda votazione deve essere raggiunta:
A). la maggioranza qualificata (il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ogni Camera), in tal caso non può essere richiesto referendum; oppure
B). la maggioranza assoluta (il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la Camera), in tal caso possono domandare, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, referendum:
Possibili esiti referendari: